RIFORMA
DEL SISTEMA DELL’OCCUPAZIONE
Cambia il mercato del lavoro in Italia. Legge
Biagi: le nuove regole
Con la nuova legge verranno
posti in essere tanti nuovi rapporti di lavoro,
quasi tutti a termine e individualizzati che
pur facendo aumentare il numero statistico degli
occupati, non daranno al lavoratore la certezza
di avere percorsi professionali e di qualifica,
la certezza del reddito e della futura pensione,
la sicurezza sul lavoro.
L’impresa potrà scegliere tra più
di 40 contratti di lavoro (somministrazione,
lavoro intermittente, contratto di inserimento,
lavoro condiviso, contratto di progetto ecc.),
con il lavoratore sempre a disposizione dell’impresa.
Si stravolge il principio base del diritto del
lavoro (lavoratori e datori non sono ugualmente
forti), trasformando il rapporto di lavoro in
un rapporto meramente commerciale, dove il lavoratore
e il datore sono dotati di eguale potere e possono
quindi "liberamente" accordarsi tra
loro, senza una cornice di tutele collettive
come i contratti nazionali .
L’APPRENDISTATO: Il contratto di apprendistato
potrà concorrere a garantire il diritto-dovere
a un percorso educativo di almeno 12 anni introdotto
dalla riforma Moratti. Consentirà ai
giovani fino ai 29 anni di età il conseguimento
di specifiche qualificazioni anche attraverso
percorsi di alta formazione.
CONTRATTO DI INSERIMENTO: Il
contratto di formazione lavoro è sostituito
dal contratto di inserimento, allo scopo di
adattare le competenze professionali di lavoratori,
giovani o in difficoltà a qualunque età,
a un determinato contesto lavorativo. Gli incentivi
saranno concessi solo per le assunzioni dei
soggetti svantaggiati, rendendo così
più selettiva ed efficace la misura di
inserimento o di reinserimento nel mercato.
Le attività di formazione potranno essere
organizzate flessibilmente in maniera da superare,
negli obiettivi del Governo, possibili rigidità
come quella relativa alla separazione tra formazione
esterna e formazione interna all’impresa.
TIROCINIO: Le altre esperienze
di lavoro che non costituiscono ancora un rapporto
di lavoro vero e proprio saranno ricondotte
al cosiddetto “tirocinio”, attraverso
il quale i giovani potranno acquisire competenze
e farsi apprezzare da possibili futuri datori
di lavoro.
LAVORO E FAMIGLIA: La riforma
Biagi regola alcuni contratti di lavoro che
dovrebbero favorire l’ingresso o la permanenza
nel mondo del lavoro regolare, persone che hanno
bisogno di coniugare il tempo di lavoro con
quello dedicato alla famiglia. Questi contratti
sono disciplinati in modo da incoraggiare le
imprese ad utilizzarli, con l’obiettivo
di coniugare tutela e opportunità dei
lavoratori con la convenienza per le imprese.
FORNITURA REGOLATA: Maggiori
tutele ai lavoratori che prestano opera in un
ufficio o in una fabbrica senza dipendere direttamente
dall’ente o dall’impresa che tali
sede gestisce; lavoratori spesso dipendenti,
per lo più precari di fatto, da società
o cooperative che svolgono un appalto di servizi
la cui legittimità è talora di
incerta definizione. Le nuove regole definiscono
con chiarezza il confine tra l’appalto
dei servizi ( che richiede il requisito del
potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori da parte dell’appaltatore)
e la somministrazione di lavoro ( che prevede
l’esercizio del potere direttivo in capo
al soggetto utilizzatore). In questo secondo
caso, la somministrazione di lavoro dovrà
avere tutti i requisiti già richiesti
all’agenzia di lavoro temporaneo e tutte
le tutele oggi previste per il lavoro interinale.
LAVORO OCCASIONALE: La riforma
punta a far emergere e a definire meglio quelle
attività di cura e di assistenza, comunque
di breve durata, oggi quasi sempre sommerse.
Le nuove norme consentiranno una facile regolarizzazione
di questi rapporti attraverso l’agevole
acquisto di voucher prepagati, comprensivi della
retribuzione e dei contributi previdenziali,
da consegnare al prestatore di lavoro.
CONTRATTI A TEMPO PARZIALE:
In Italia i contratti a tempo parziale pesano
per il 9%, contro il 18% della media europea,
il 25% in Gran Bretagna e il 42% in Olanda:
sono richiesti delle lavoratrici e dei lavoratori,
ma sono sgraditi alle imprese che li ritengono
regolati nel modo più rigido d’Europa.
I primati negativi dell’Italia per l’occupazione
femminile (42%) e coloro che sono tra i 55 e
i 65 anni (28%), secondo il dossier informativo,
sono dovuti anche alla scarsa diffusione dei
contratti a tempo parziale. La riforma Biagi
punta pertanto a riequilibrare l’esigenza
dei lavoratori di poter disporre e organizzare
una parte del loro tempo per finalità
diverse dal lavoro e quella delle imprese di
poter ampliare o correggere il tempo di lavoro
in relazione all’emergere di nuove esigenze
produttive. I contratti collettivi e individuali
ne definiranno le modalità a tutela del
lavoratore.
LAVORO INTERMITTENTE: Si tratta
di contratti di lavoro e prevedono tempi di
lavoro certi e/o incerti durante i quali la
persona, se si pone a disposizione, riceve un’adeguata
indennità. Questi contratti, per lo più
a tempo indeterminato, offrono adeguate tutele
a lavoratori che altrimenti sono saltuariamente
impiegati con formule precarie e poco protette,
come il lavoro a fattura.
LAVORO A COPPIA: questo tipo
di lavoro consente a più persone di garantire
insieme una prestazione di lavoro, distribuendosi
liberamente settimane, giornate o parti della
giornata dilavoro. Si tratta di rapporti di
lavoro di qualità, a tempo indeterminato,
che ampliano la possibilità di entrare
o restare nel mercato del lavoro.
LAVORO A PROGETTO: La riforma
Biagi punta a ricondurre le attuali co.co.co.,
le collaborazione coordinate e continuative,
al lavoro subordinato o al lavoro a progetto.
Le nuove norme regoleranno cioè i rapporti
in base ai quali i lavoratori assumono stabilmente,
senza vincolo di subordinanza, l’incarico
di eseguire un progetto o un programma di lavoro
gestendo autonomamente il proprio lavoro in
funzione del risultato, indipendentemente dal
tempo impiegato. Il lavoro a progetto si distingue
da quello occasionale, perché non può
avere durata complessiva superiore a 30 giorni
nel corso dell’anno né ricevere
un compenso superiore a 5000 euro con lo stesso
committente.
Il testo integrale del Decreto Legislativo attuativo
Della legge
30/2003 approvato dal Consiglio dei Ministri
il 31.07.2003
Osservatorio
Lavoro Potenza
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