RIFORMA
DEL SISTEMA DELL’OCCUPAZIONE
Cambia il mercato del lavoro in Italia. Legge
Biagi: le nuove regole
Con
la nuova legge verranno posti in essere tanti
nuovi rapporti di lavoro, quasi tutti a termine
e individualizzati che pur facendo aumentare
il numero statistico degli occupati, non daranno
al lavoratore la certezza di avere percorsi
professionali e di qualifica, la certezza del
reddito e della futura pensione, la sicurezza
sul lavoro.
L’impresa potrà scegliere tra più
di 40 contratti di lavoro (somministrazione,
lavoro intermittente, contratto di inserimento,
lavoro condiviso, contratto di progetto ecc.),
con il lavoratore sempre a disposizione dell’impresa.
Si stravolge il principio base del diritto del
lavoro (lavoratori e datori non sono ugualmente
forti), trasformando il rapporto di lavoro in
un rapporto meramente commerciale, dove il lavoratore
e il datore sono dotati di eguale potere e possono
quindi "liberamente" accordarsi tra
loro, senza una cornice di tutele collettive
come i contratti nazionali .
L’APPRENDISTATO: Il contratto di apprendistato
potrà concorrere a garantire il diritto-dovere
a un percorso educativo di almeno 12 anni introdotto
dalla riforma Moratti. Consentirà ai
giovani fino ai 29 anni di età il conseguimento
di specifiche qualificazioni anche attraverso
percorsi di alta formazione.
CONTRATTO
DI INSERIMENTO: Il contratto di formazione lavoro
è sostituito dal contratto di inserimento,
allo scopo di adattare le competenze professionali
di lavoratori, giovani o in difficoltà
a qualunque età, a un determinato contesto
lavorativo. Gli incentivi saranno concessi solo
per le assunzioni dei soggetti svantaggiati,
rendendo così più selettiva ed
efficace la misura di inserimento o di reinserimento
nel mercato. Le attività di formazione
potranno essere organizzate flessibilmente in
maniera da superare, negli obiettivi del Governo,
possibili rigidità come quella relativa
alla separazione tra formazione esterna e formazione
interna all’impresa.
TIROCINIO:
Le altre esperienze di lavoro che non costituiscono
ancora un rapporto di lavoro vero e proprio
saranno ricondotte al cosiddetto “tirocinio”,
attraverso il quale i giovani potranno acquisire
competenze e farsi apprezzare da possibili futuri
datori di lavoro.
LAVORO
E FAMIGLIA: La riforma Biagi regola alcuni contratti
di lavoro che dovrebbero favorire l’ingresso
o la permanenza nel mondo del lavoro regolare,
persone che hanno bisogno di coniugare il tempo
di lavoro con quello dedicato alla famiglia.
Questi contratti sono disciplinati in modo da
incoraggiare le imprese ad utilizzarli, con
l’obiettivo di coniugare tutela e opportunità
dei lavoratori con la convenienza per le imprese.
FORNITURA
REGOLATA: Maggiori tutele ai lavoratori che
prestano opera in un ufficio o in una fabbrica
senza dipendere direttamente dall’ente
o dall’impresa che tali sede gestisce;
lavoratori spesso dipendenti, per lo più
precari di fatto, da società o cooperative
che svolgono un appalto di servizi la cui legittimità
è talora di incerta definizione. Le nuove
regole definiscono con chiarezza il confine
tra l’appalto dei servizi ( che richiede
il requisito del potere organizzativo e direttivo
nei confronti dei lavoratori da parte dell’appaltatore)
e la somministrazione di lavoro ( che prevede
l’esercizio del potere direttivo in capo
al soggetto utilizzatore). In questo secondo
caso, la somministrazione di lavoro dovrà
avere tutti i requisiti già richiesti
all’agenzia di lavoro temporaneo e tutte
le tutele oggi previste per il lavoro interinale.
LAVORO
OCCASIONALE: La riforma punta a far emergere
e a definire meglio quelle attività di
cura e di assistenza, comunque di breve durata,
oggi quasi sempre sommerse. Le nuove norme consentiranno
una facile regolarizzazione di questi rapporti
attraverso l’agevole acquisto di voucher
prepagati, comprensivi della retribuzione e
dei contributi previdenziali, da consegnare
al prestatore di lavoro.
CONTRATTI
A TEMPO PARZIALE: In Italia i contratti a tempo
parziale pesano per il 9%, contro il 18% della
media europea, il 25% in Gran Bretagna e il
42% in Olanda: sono richiesti delle lavoratrici
e dei lavoratori, ma sono sgraditi alle imprese
che li ritengono regolati nel modo più
rigido d’Europa. I primati negativi dell’Italia
per l’occupazione femminile (42%) e coloro
che sono tra i 55 e i 65 anni (28%), secondo
il dossier informativo, sono dovuti anche alla
scarsa diffusione dei contratti a tempo parziale.
La riforma Biagi punta pertanto a riequilibrare
l’esigenza dei lavoratori di poter disporre
e organizzare una parte del loro tempo per finalità
diverse dal lavoro e quella delle imprese di
poter ampliare o correggere il tempo di lavoro
in relazione all’emergere di nuove esigenze
produttive. I contratti collettivi e individuali
ne definiranno le modalità a tutela del
lavoratore.
LAVORO
INTERMITTENTE: Si tratta di contratti di lavoro
e prevedono tempi di lavoro certi e/o incerti
durante i quali la persona, se si pone a disposizione,
riceve un’adeguata indennità. Questi
contratti, per lo più a tempo indeterminato,
offrono adeguate tutele a lavoratori che altrimenti
sono saltuariamente impiegati con formule precarie
e poco protette, come il lavoro a fattura.
LAVORO
A COPPIA: questo tipo di lavoro consente a più
persone di garantire insieme una prestazione
di lavoro, distribuendosi liberamente settimane,
giornate o parti della giornata dilavoro. Si
tratta di rapporti di lavoro di qualità,
a tempo indeterminato, che ampliano la possibilità
di entrare o restare nel mercato del lavoro.
LAVORO
A PROGETTO: La riforma Biagi punta a ricondurre
le attuali co.co.co., le collaborazione coordinate
e continuative, al lavoro subordinato o al lavoro
a progetto. Le nuove norme regoleranno cioè
i rapporti in base ai quali i lavoratori assumono
stabilmente, senza vincolo di subordinanza,
l’incarico di eseguire un progetto o un
programma di lavoro gestendo autonomamente il
proprio lavoro in funzione del risultato, indipendentemente
dal tempo impiegato. Il lavoro a progetto si
distingue da quello occasionale, perché
non può avere durata complessiva superiore
a 30 giorni nel corso dell’anno né
ricevere un compenso superiore a 5000 euro con
lo stesso committente.
Il testo integrale del Decreto Legislativo attuativo
Della legge
30/2003 approvato dal Consiglio dei Ministri
il 31.07.2003
Osservatorio
Lavoro Potenza
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