Legge
64/2001Legge 6 marzo 2001, n. 64
"Istituzione del servizio civile nazionale" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1. (Princìpi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b)
favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà
sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla
tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela
del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori
ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna,
forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni
operanti all'estero.
Art. 2. (Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio
militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente
volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi
a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità
di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti
giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla
base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari
in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale
militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel
favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo
del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma
delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori
di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile,
nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la
chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la
presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli
obiettori di coscienza; i) garanzia di analoghe condizioni tra il
servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale,
alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di
servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche
di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva
minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti
di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie
di impiego.
Art. 3. (Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti
per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità
d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza
tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo
1; d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre
anni.
Capo II DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4. (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile
nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2.
Art. 5. (Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di
prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che
dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purché non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque
nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà
incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni,
a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto
stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che
abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi.
I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio,
ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della
difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità
di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio
civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo,
per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in
modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale
previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della
durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio
sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego
e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo
6: a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento
di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età
e non superato il ventiseiesimo; b) i cittadini riformati per inabilità
al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi
o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato
il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6. (Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti
delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi
al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza
ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale
per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei
giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7. (Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo
8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione
e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione
dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma
7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per
il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle
amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del
1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni
con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi
della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo
anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome
e gli enti locali.
Art. 8. (Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale
dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti
necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità
finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio
civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica
interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai
finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine
di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata
in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto
della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità
per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della
corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali
il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione
del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi
istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli
enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione
delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo
8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9. (Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi
ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni
ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative
assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché
in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i
popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali
operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità
di svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10. (Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano
il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti
formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio
militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica
professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei
titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate nel corso del servizio civile
o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11. (Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato; b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; c) dalle
donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate,
a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in
aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di
cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e
lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi
nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di
coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 12. (Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono
abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto
1999, n. 265.